giovedì 29 marzo 2012

Diecimila medici sanzionati da Ordini nel 2011, 57 sospesi e solo 3 radiati

Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) – Esercizio abusivo della professione medica, denunce per decessi sotto i ferri, omessa visita domiciliare, certificati fatti senza aver visto mai il paziente, prescrizioni avulse dalle condizioni del malato e superficialità nella visita. Ma anche casi di pedofilia e di gravi illeciti ai danni del Ssn. Sono alcune delle tante motivazioni che portano gli Ordini provinciali dei medici a decidere una sanzione per il camice bianco iscritto, previo procedimento disciplinare nei suoi confronti. In totale sono oltre 10 mila i provvedimenti disciplinari che nel 2011 sono stati emessi dagli oltre cento Ordini nei confronti degli iscritti, che sono in totale oltre 370 mila. Nello specifico, gli enti hanno sospeso 57 medici e radiati 3.
I dati sono stati elaboratori per l’Adnkronos Salute dal ministero della Salute con la collaborazione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). Il numero totale dei provvedimenti, che comprendono l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio e la radiazione dall’albo, è rimasto stabile negli ultimi anni. Ma se nel 2010 gli enti hanno emesso 93 sospensioni dall’esercizio professionale e 3 radiazioni, nel 2011 si è verificata una diminuzione delle prime (57) mentre le seconde sono rimaste invariate.
I medici sanzionati possono impugnare i provvedimenti degli Ordini davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), l’organo del ministero della Salute con funzione d’appello per gli operatori del Ssn: medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, ostetrici, infermieri e tecnici di radiologia. “Il 50% dei ricorsi esaminati dalla Commissione che si occupa dei medici è frutto di denunce tra colleghi – afferma Mauro Ucci, tra i componenti supplenti del Cceps designati dalla Fnomceo – e l’altro 50% è rappresentato da fatti gravi, truffe e anche casi di pedofilia, su cui indaga la magistratura. Le decisioni della Cceps – sottolinea – nel 2010 hanno riguardato nel 42% dei casi i medici chirurghi, nel 19% i dentisti, 15% farmacisti e 9% veterinari”.
Il procedimento disciplinare nei confronti del medico può essere promosso d’ufficio dall’Ordine o su richiesta dell’autorità giudiziaria. Ma i fatti che sono oggetto del possibile ‘atto d’accusa’ verso i camici bianchi possono arrivare anche da altre fonti: segnalazioni dei cittadini, denuncia di un collega. Oltre che da parte di società, associazioni o dagli organi di stampa. Se la Commissione disciplinare dell’Ordine accerta nel comportamento del sanitario, sottoposto a giudizio, la violazione di qualche articolo del Codice deontologico irrogherà una sanzione.
Le sanzioni rilevanti sia per l’Ordine che per il ministero della Salute, che raccoglie tutti i provvedimenti emessi in Italia, sono la sospensione e la radiazione. “Perché – fanno notare dal ministero – l’avvertimento e la censura non impediscono l’esercizio della professione sanitaria. La prima è la sanzione meno grave e consiste nel diffidare il sanitario ‘colpevole’ a non ricadere nella mancanza commessa e viene comunicata per iscritto. La censura, invece – proseguono – è una dichiarazione di biasimo per il fatto ‘incriminato’ ed è prevista per un’infrazione di maggiore entità, anche questa con avviso scritto”.
“Mentre le ipotesi di radiazione – chiariscono – ovvero l’espulsione del sanitario dalla categoria di appartenenza, e di sospensione dall’esercizio professionale sono quelle che rientrano nel novero delle sanzioni irrogate a conclusione di un giudizio disciplinare, oppure che danno luogo a un procedimento disciplinare”.
Il medico può impugnare anche le decisioni della Cceps davanti alla Corte di Cassazione. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie differenzia tra le ‘mancanze’ dei medici che lavorano nel Ssn e quelli che invece operano con un rapporto libero professionale. Nel primo caso si contestano “l’omessa visita domiciliare, rapporti con Asl e Regione, scorretta gestione dei medicinali in danno al Ssn”. Mentre nel caso della libera professione “certificazioni senza la visita, dichiarazioni lesive ai danni dei colleghi, discredito della categoria , esercizio abusivo della professione, prescrizioni avulse dalle condizioni del paziente, violazione del segreto professionale, superficialità nella visita medica, l’uso di terapie non provate scientificamente”.
“Il medico una volta ricevuta la sanzione può, se ricorre alla Cceps, ottenere la sospensione del provvedimento. La Commissione lavora rapidamente riunendosi una volta ogni due mesi e discute circa 12-13 ricorsi all’anno. Il problema per il medico sono i tempi molto molto più lunghi della magistratura ordinaria. Negli ultimi 7 anni – ricorda Ucci – le radiazioni decise dalla Cceps sono state circa 12. Ma va detto che dopo 5 anni il collega può chiedere la riammissione all’Ordine e riprendere a lavorare”.
“Monitorare la qualità del lavoro dei medici è uno dei compiti degli Ordini – avverte Ucci – se l’ente viene a conoscenza di indagini o procedimenti delle Procure, che coinvolgono i camici bianchi, è tenuto comunque a rispettare i tre gradi di giudizio previsti dalla legge per emettere sentenze nei confronti degli iscritti. Se per caso il medico è assolto nel processo, può essere condannato però dall’Ordine per motivi deontologici. Ma – precisa l’esperto – le strutture provinciali non possono procedere a controlli in proprio perché non hanno compiti di polizia giudiziaria”.

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